FATE VINCERE IL NON-VOTO !
Non si può votare il meno peggio.
Chi vota il meno peggio legittima il peggio.
Se non possiamo scegliere il candidato con l’attuale sistema elettorale ... rifiutando la scheda elettorale non legittimiamo nessun partito !
Se votate scheda bianca o nulla perché non vi sentite rappresentati da nessun partito, in realtà, favorirete il partito con più voti.
Infatti anche i voti bianchi o nulli entrano nel calcolo del premio di maggioranza, favorendo chi ha preso più voti.
C'è però un modo di astensione che consente di non far attribuire il proprio non-voto al partito di maggioranza.
ISTRUZIONI PER L’ELETTORE
1) andare a votare, presentarsi con i documenti + tessera elettorale e farsi vidimare la scheda
2) NON TOCCARE LA SCHEDA (se si tocca la scheda viene contata come nulla e quindi rientra nel meccanismo del premio di maggioranza)
2) ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (dopo vidimata), dicendo: 'rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!'
3) pretendere che venga verbalizzato il rifiuto della scheda
4) esercitare,se si vuole, il proprio diritto di aggiungere, in calce al verbale, un commento che giustifichi il rifiuto (ad esempio, ma ognuno decida il suo motivo:
'nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta – oppure: ‘perché nessun partito ha nel suo programma il ripristino della sovranità monetaria costituzionale)
(d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 - art. 104) così facendo non voterete, ed eviterete che il voto, nullo o bianco, sia conteggiato come quota premio per il partito con più voti.
Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto,
evitare di farsi coinvolgere in accese ed inutili discussioni.
Rivolgersi invece alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).
In presenza di Presidenti di seggio che intendessero impedire la verbalizzazione della protesta presentata dall'elettore, chiedere la verbalizzazione dei motivi per i quali il Presidente di seggio ritiene legittimo impedire all'elettore "Tal dei Tali" quanto previsto dal combinato disposto degli art. 87 e 104 comma 5 del D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche:
il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o
di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa sino a € 2.000,00
Testo Unico delle Leggi Elettorali - D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104 - Par. 5
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