giovedì 25 gennaio 2007

Associazione Educare alla Salute

Un'associazione per condividere esperienze, conoscenze, risorse....
Si può cambiare lo stato di cose presenti?

SI', INSIEME SI PUO'

Leggete lo statuto e se lo condividete
INVIATE una e-mail a:

u.torti@medicinaintegrale.it
utorti@supereva.it


STATUTO ASSOCIAZIONE EDUCARE ALLA SALUTE

Art. 1- Costituzione

E’ costituita l’Associazione denominata Educare alla Salute con sede in Pontedera Via G. Di Vittorio, 8.
L’Associazione Educare alla Salute si fonda sullo spirito della Costituzione Repubblicana ed è regolata dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.
Essa ha durata illimitata e può costituire delegazioni e sezioni in tutte le località italiane e estere in rispetto delle leggi vigenti in ogni paese.
L’Associazione non ha fini di lucro.
L’Associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione ne’ in forma diretta ne’ in forma indiretta.
Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.

Art. 2-Sede

L’Associazione Educare alla Salute ha sede legale in Pontedera (PI), via G. Di Vittorio n° 8.

Art. 3- Scopi

L’Associazione Educare alla Salute è un’Associazione autonoma e pluralista che promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso un approccio multidisciplinare, olistico e scientifico. Esprime un complesso di attività di utilità sociale, di educazione allo sviluppo e promozione del benessere bio-psico-sociale nella comunità.

Gli scopi dell’ Associazione sono:
a) Promozione di iniziative di studio, ricerca, formazione ed informazione sulle seguenti tematiche:
Educazione alla salute bio-psico-sociale: medicina bio-energetica; tecniche di equilibrio psicocorporeo; alimentazione naturale; cucina naturale e dietetica.
Salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico: agricoltura biologica; bio-architettura; energie alternative; sviluppo eco-compatibile; tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici
b) Promozione di servizi rivolti alla comunità ed alle persone, che rappresentino nuove
opportunità di prevenzione e miglioramento della qualità della vita in risposta alla domanda di salute presente nella collettività:
Organizzazione di percorsi formativi; convegni, stages, escursioni.
Corsi di empowerment peer education rivolti ad enti pubblici e privati; organizzazione di attività comunitarie pedagogiche- ricreative;
Promozione del libero associazionismo dei cittadini ispirato ai principi del mutuo aiuto: formazione di gruppi di auto-aiuto; gruppi di acquisto critico e libero scambio di conoscenze tecnico-scientifiche.

Art. 4-I soci

I soci dell’Associazione sono: fondatori, onorari, ordinari.
I soci fondatori sono i partecipanti all’Atto costitutivo, fanno parte del Consiglio Direttivo, partecipano all’Assemblea ed hanno diritto di voto.
I soci onorari sono le personalità che per il loro ruolo, funzione pubblica, scientifica, sociale e culturale, diano prestigio ed operino nei loro campi specifici alle finalità dell’Associazione, non devono versare nessuna quota associativa e non hanno diritto di voto.
I soci ordinari sono coloro che riconoscono ed accettano il presente statuto e sono in regola con il versamento della quota associativa.
I soci hanno diritto di partecipare all’ Assemblea, a tutte le iniziative dell’Associazione, di votare direttamente, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
Tutti i soci aderenti acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo statuto o dai regolamenti interni eventualmente emanati. I soci che hanno compiuto la maggiore età hanno diritto di partecipare all’ Assemblea dei soci, di votare, direttamente o per delega,su tutto quanto è di competenza di esse e di essere eletti nelle cariche sociali.
La quota sociale annuale è personale ed è fissata dall’Assemblea, è intrasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente.

I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
Dimissioni volontarie;
Non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
Morte;
Inosservanza delle disposizioni del vigente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

Art. 5-Organi

Sono organi dell’Associazione:

L’Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;

Art. 6-Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione.
L’Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Essa è presieduta dal Presidente.
E’ convocata dal Presidente per l’approvazione del bilancio una volta l’anno.
E’ inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.
In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci. La seconda convocazione può avvenire mezz’ora dopo la prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese per alzata di mano, a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15. Le elezioni dei membri del Consiglio vengono fatte a scrutinio segreto.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

Approvare il bilancio preventivo;

Approvare il bilancio consuntivo;

Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;

Approvare gli eventuali regolamenti interni.

Art. 7-Convocazione dell’Assemblea dei Soci

La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve essere fatta almeno venti giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ad ogni avente diritto a parteciparvi, contenente l’Ordine del Giorno, il luogo, giorno e ora dell’adunanza.
Delle deliberazioni e decisioni dell’Assemblea, nonché del bilancio consuntivo e preventivo, verrà data adeguata informazione ai soci con lettere personali o con comunicati inseriti all’interno di eventuali riviste edite dall’Associazione.

Art. 8-Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni ed è eletto dall’Assemblea dei Soci; è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti.
Decade automaticamente in caso di dimissioni della metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte ogni anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice; il voto del Presidente avrà validità doppia.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività ed autorizzandone la spesa;
Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
Assumere l’eventuale personale;
Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri a seconda dell’attività svolta.

Art. 10-Il Segretario

Il segretario si occupa del disbrigo degli atti amministrativi e burocratici, redige e cura i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Art. 11-Il Tesoriere

Il tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario e il tesseramento dei soci di cui tiene aggiornato il registro; è custode del patrimonio dell’Associazione.

Art. 12-Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’Associazione ed approvate con delibera del Consiglio.

Art. 13-Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, approvati dall’Assemblea dei Soci entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; è esclusa qualsiasi ripartizione di utili, anche in forma indiretta, tra i soci.

Art. 14-Risorse economiche

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.
Trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

Quote associative e contributi dei soci;
Contributi dei privati
Contributi della UE, dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
Contributi di organismi internazionali;
Donazioni e lasciti testamentari;
Rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive;
Proventi per prestazioni di servizi;
Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione in qualunque titolo.

Art. 15-Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole del 50% dei soci e tre quinti del voto dei presenti.
Alle modifiche imposte in termini perentori da disposizioni normative può provvedere in via provvisoria il Consiglio Direttivo.
Tali modifiche devono essere recepite dalla prima Assemblea degli aderenti successiva.
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno il 50% dei soci e tre quinti dei presenti aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio residuo dovrà essere devoluto in favore di Associazioni che hanno finalità simili o destinati a scopi di utilità generale.
Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze sopra indicate nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad ulteriore avviso adeguatamente pubblicizzato sugli organi di stampa, l'Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio sopra indicato.

Art. 16-Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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